Accesso civico
Data di ultimo aggiornamento: 23/04/2024
Accesso civico
E´ possibile presentare l’istanza attraverso una delle seguenti modalità:
- Per raccomandata da spedire al seguente indirizzo:
- Per via telematica (specificando nell’ oggetto "Richiesta di Accesso Civico"), al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
Documentazione da allegare:
- Documento d´identità in corso di validità del richiedente;
Procedura
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e´ gratuito.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell´istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Nel caso in cui nell’ istanza vengono individuati soggetti contro interessati, ai sensi dell´articolo 5-bis, comma 2, della legge, bisogna dare comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i contro interessati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
Nei casi di diniego totale o parziale dell´accesso o di mancata risposta il richiedente puo´ presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
L´accesso civico di cui all´articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
- la sicurezza pubblica e l´ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilita´ finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento
- il regolare svolgimento di attivita´ ispettive.
L´accesso di cui all´articolo S, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d´autore e i segreti commerciali.