COMUNE DI ATRANI
PROV. SALERNO
ORDINANZA N. 10 DEL 08/07/2021
OGGETTO: DISCIPLINA DEL TIRO A SECCO DURANTE IL PERIODO ESTIVO.
IL SINDACO
Premesso che l'art. 1161 del Codice della Navigazione fa divieto di occupare senza autorizzazione spazi del demanio marittimo, prevedendo contestualmente le relative sanzioni;
Considerato che l'occupazione indiscriminata di ampi spazi dell'arenile da parte di natanti e imbarcazioni durante la stagione estiva mal si concilia con l'immagine turistica del paese;
Ritenuto opportuno adibire a tale scopo idonee porzioni del demanio marittimo, previo ottenimento di apposita concessione in capo al Comune;
Considerato altresì che le modalità di stazionamento delle unità tirate a secco, debbono avere caratteristiche tali da assicurare il sicuro svolgimento delle attività sulle aree demaniali, nonché impedire fenomeni di abbandono e di trascuratezza causa di condizioni igieniche precarie e oltre che lesive del pubblico decoro;
Ritenuto necessario dover individuare determinate prescrizioni finalizzate ad evitare inconvenienti, sia di carattere igienico - sanitario che di sicurezza anche al fine di garantire l'ordinato assetto del territorio comunale;
Visti:
l'art. 1161 del Codice della Navigazione;
l'art. 50 del T.U.E.L. 267/2000 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008 n.125;
il decreto del Ministero dell’Interno del 05.10.2008;
l'art. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n 267;
l’art. 16 della L. 24.11.1981 n. 689 così come modificato dall'art.6 bis della L. 04.07.2008 n.125 di conversione del D.L. 23.05.2008 n.92;
Tutto ciò premesso e considerato;
ORDINA
Nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno è vietato collocare sull'arenile natanti da diporto, da pesca e qualsiasi materiale ad essi riconducibili, se non secondo le modalità e prescrizioni di seguito specificate.
PUNTO 1.
DISPOSIZIONI GENERALI
I residenti nel Comune di Atrani proprietari di natanti da diporto possono essere autorizzati ad effettuare il tiro a secco, esclusivamente su parte del tratto di arenile lato ponente, adiacente L. go O. Buonocore (come da planimetria, che è parte integrante della presente ordinanza). I natanti da diporto che possono essere autorizzati sono:
natanti da diporto (ovvero delle unità da diporto a remi) fino ad una lunghezza massima di 5,00 metri. Sono esclusi i natanti da diporto utilizzati per l’attività di locazione/noleggio/attività subacquea per finalità ricreative e turistico locale;
unità da pesca munite di regolare licenza rilasciata dal ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali fino ad una lunghezza massima di 5,00 metri.
Per non costituire ostacolo e/o pericolo alla circolazione dei pedoni, sugli scivoli e sul lungomare è vietata in ogni caso lo stazionamento di natanti.
Al fine di assicurare il decoro dell'area destinata al tiro a secco ed allo stazionamento è obbligatorio che tutti natanti siano coperti con un telo di colore bianco.
L'amministrazione comunale si riserva, in caso di sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni di interesse pubblico, di disporre lo spostamento dei natanti autorizzati, procedendo in danno in caso di inottemperanza.
PUNTO 2
DISPOSIZIONIPERLA REGISTRAZIONE DEI NATANTI
I proprietari di unità da diporto e da pesca che intendono essere autorizzati al tiro a secco ed allo stazionamento dovranno effettuare apposita istanza al fine di essere censiti presso gli uffici comunali su apposito registro.
È possibile avere una sola unità da diporto e da pesca per nucleo familiare anagrafico residente ad Atrani.
La richiesta di autorizzazione dovrà obbligatoriamente essere effettuata tramite procedura telematica predisposta dal Comune di Atrani. Per accedere al servizio è necessario autenticarsi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità) al link indicato sulla home page del sito istituzionale del Comune www.comune.atrani.sa.it. Per l’anno 2021 la scadenza di presentazione dell’istanza è prevista entro il 15.07.2021 ore 12.00.
Saranno rilasciate autorizzazioni con validità annuale (scadenza 30 settembre di ogni anno) in numero proporzionato alle disponibilità dell'area appositamente individuata e comunque fino ad un massimo di 10 unità.
Le assegnazioni si effettueranno in base al numero di protocollo assegnato alla domanda all’atto della presentazione.
PUNTO 3
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL POSIZIONAMENTO DELLE UNITÀ E UTILIZZO AREA
Al fine di garantire una corretta allocazione dei natanti, gli stessi dovranno rispettare il posizionamento indicate dall’Amministrazione, rispettando altresì le sotto elencate prescrizioni
Gli spazi assegnati dovranno essere mantenuti in modo decoroso ed in ogni caso tale da garantire idonee condizioni di igiene e salubrità. Le unità posizionate dovranno essere sempre coperte con i teli in maniera adeguata adottando tutti gli accorgimenti affinché le eliche dei motori fuoribordo e/o entrobordo non costituiscano pericolo.
Lo spazio destinato al tiro a secco dell'unità non può essere occupato con nessun tipo di strutture o costruzioni fisse. Le attrezzature utilizzate per il tiro devono essere riposte nell'unità al termine dell'utilizzo.
È fatto divieto di effettuare attività di manutenzione e riparazione quali, a solo titolo esemplificativo, calafatura, pulizia carena, uso fiamma ed ogni altra operazione ulteriore al solo tiro a secco delle imbarcazioni, nonché di procedere al lavaggio dell'unità in sosta con saponi e/o detergenti.
L’ area non potrà essere utilizzata per altre attività quali elioterapia, né per deposito di materiali/merci/oggetti diversi dalle imbarcazioni da pesca o installazioni di attrezzature balneari.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti da chiunque tenuti in difformità da quanto prescritto con la presente ordinanza.
È escluso ogni obbligo di custodia da parte dell'amministrazione.
PUNTO 4
SANZIONI
I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla illegittima condotta in violazione alla presente ordinanza risponderanno di ogni danneggiamento al pubblico demanio o ad infrastrutture di proprietà pubblica determinato da eventuali inosservanze alla presente ordinanza.
Le unità già depositate sull'arenile alla data della presente e per le quali non venga richiesta o concessa la relativa autorizzazione dovranno essere rimosse entro o non oltre la data del 16 luglio 2021.
Eventuali unità che dovessero rimanere depositate sull'arenile, senza autorizzazione, oltre tale data, ovvero esservi depositate successivamente, verranno senz'altro avviso rimosse a cura dell'Amministrazione Comunale, previo eventuale denuncia - ove il fatto costituisca reato - art. 1161 cod. nav. e sequestro giudiziario, ovvero con sanzione amministrativa art. 1164 cod. nav.
Le spese del procedimento ex art. 84 cod. nav. verranno addebitate al medesimo proprietario, anche con riferimento alla custodia dell'unità - se in stato di navigabilità; le medesime unità verranno trasportate in apposito sito individuato dall'Amministrazione idoneo ai sensi di legge.
Le unità rimosse che siano in evidenti condizioni di inservibilità e abbandono verranno sottoposte alla verifica per la demolizione, ai sensi delle pertinenti norme del codice della navigazione e da diporto, interpellando la competente Autorità marittima.
Se l'occupazione abusiva dell'area demaniale viene effettuata con un veicolo si procede ai sensi dell'art. 1161 c.2 cod. nav., ovvero è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 a euro 619,00; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del natante in deroga alla procedura di cui all’articolo 54 del medesimo codice.
Ferme restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, per i natanti riscontrati in stato di abbandono e privi di autorizzazione è disposta la rimozione forzata con esecuzione in danni degli aventi diritto. È prevista altresì la sanzione accessoria della confisca amministrativa se i natanti non saranno rivendicati entro 30 giorni dalla rimozione coatta ai sensi dell’articolo 20 della Legge 24.11.1981 n.689 previo sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 12 della citata legge.
DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, fermo restando le ulteriori forme di pubblicità rivolte alla cittadinanza.
La collocazione di idonea segnaletica.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
AVVERTE
Che contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al TAR Campania sezione distaccata di Salerno nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni.
Atrani, 08 luglio 2021
IL SINDACO
dott. Luciano de Rosa Laderchi