Ordinanza sindacale n° 11 del 08/07/2021

Disciplina per l'uso della spiaggia e delle zone di mare destinate alla balneazione.

Data:

08 luglio 2021

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Descrizione

ORDINANZA SINDACALE N° 11 DEL 08/07/2021

 

 

 

DISCIPLINA PER L'USO DELLA SPIAGGIA E DELLE ZONE DI MARE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE.

 

 

IL SINDACO

 

Ritenuto necessario disciplinare l’esercizio dell'attività balneare lungo la costa del Comune di Atrani sia per gli aspetti igienico-sanitari sia per assicurare una parsimoniosa fruizione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative;

 

Visto l'art. 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997, n. 59»;

 

Vista la delibera n. 3744 adotta nella seduta del 14.07.2000, con la quale la Giunta Regionale Campania ha "preso atto" del riassetto delle competenze ed attribuzioni di funzioni ai comuni concernenti le concessioni di beni del demanio marittime di zone del mare territoriale, nonché del demanio lacuale e fluviale;

 

Visto il D.P.C.M. 12.10.2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;

 

Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.03.1942, n. 327 ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 328/52;

 

Vista la delibera n. 1781 di G.R. della Campania del 16.05.2003;

 

Vista l'Ordinanza di sicurezza balneare 50/2014 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Salerno;

 

Visto altresì il D.P.R. 616/77 - art. 59;

 

Visto il D. Lgs. n. 96 del 30.3.1999;

 

Vista la circolare n. 120 del 24.5.2001 del Ministero dei Trasporti e della navigazione - Unità di gestione Infrastrutture perla Navigazione ed il Demanio Marittimo;

 

Vista la legge 5.2.1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione e ai diritti delle persone disabili;

 

Visto il D. Lgs. 114/98;

 

Visto il Decreto legislativo 5.2.1997, n. 22 di attuazione delle Direttive CEE sui rifiuti;

 

Vista la legge 152/99 e successive modifiche ed integrazioni su «Tutela delle acque dall'inquinamento»;

 

Visto lo stato di emergenza sanitaria nazionale e le disposizioni emanate in materia;

 

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute - Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»;

 

Visto il D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 23.04.2018;

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 26.04.2018;

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 20.06.2018;

 

Vista la Legge Regionale Campania 11 aprile 2019, n. 3 «Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo»;

 

ORDINA

 

PUNTO 1

La presente Ordinanza disciplina gli aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e gli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari.

 

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero si rimanda alla vigente Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Salerno. Ai fini della presente Ordinanza per “strutture balneari” si intendono tutte le aree e strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini con finalità turistico-ricreative insistenti sull’arenile, sia esso in concessione o gestione.

 

La stagione balneare è compresa tra il 1° aprile ed il 31 ottobre.

 

Il periodo di attività obbligatoria salvo deroghe degli stabilimenti balneari e delle strutture balneari, in cui devono funzionare tutti i servizi e durante il quale è necessaria l’attivazione giornaliera di un efficiente servizio di assistenza e salvataggio, negli orari e con le modalità indicate nelle norme vigenti, è fissato dal 01 maggio al 30 settembre.

 

Nei restanti periodi è consentito l’utilizzo delle strutture ai soli fini elioterapici, con obbligo di preventiva comunicazione al Comune – Ufficio Demanio. In tale periodo si dovrà garantire il servizio di assistenza e salvataggio nei giorni festivi e prefestivi. I gestori devono provvedere affinché venga issata la bandiera rossa e siano esposti all’ingresso ed all’interno della struttura, nonché in prossimità della battigia, apposita cartellonistica, con grandezza tale da renderla ben visibile ai relativi utenti, riportante la dicitura tradotta in più lingue (almeno francese, inglese, tedesco e spagnolo) “STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI - ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

 

Sulle spiagge libere di Atrani dove non è previsto il servizio di salvataggio verranno installati appositi cartelli monitori, ben visibili e con la seguente dicitura tradotta in più lingue (almeno francese, inglese, tedesco e spagnolo): “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

 

In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività balneari (stabilimenti, strutture, spiagge libere attrezzate, ecc.) devono essere, obbligatoriamente, esposte al pubblico agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata dell’anno, la presente ordinanza, l’ordinanza vigente emanata dall’Autorità Marittima e per gli stabilimenti balneari e le strutture balneari, l’apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti, in conformità a quanto disposto dal D.M. 16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. Tale compito, per le aree date in affidamento, spetta all’affidatario dell’Area.

 

La fascia di arenile destinata al libero transito (battigia) da mt 5,00 è ridotta a mt 3,00.

 

Per favorire l’ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione, ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del Circondario marittimo di Salerno, deve informare immediatamente la Capitaneria di porto - Guardia costiera di Salerno, attiva 24 ore su 24 ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita); 089/255000 (sala operativa); 089/2587911 (centralino), via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina autorità marittima oppure contattare il Comando di Polizia Municipale di Atrani al seguente recapito telefonico 089871487.

 

PUNTO 2

Sulle spiagge del territorio di giurisdizione è vietato:

 

Collocare tende, roulottes, campers e simili nonché campeggiare e/o accamparsi;

 

Installare tende e teli verticali o inclinati anche a delimitazione parziale o totale di ombrelloni;

 

Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli autorizzati per la pulizia delle spiagge e al soccorso. Il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l’accesso al mare o alle strutture balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;

 

Gettare a mare o depositare nelle cabine o sugli arenili, cicche di sigarette, rifiuti o materiali di qualsiasi genere nonché accendere fuochi-falò. In tali eventualità, salva l’applicazione delle previste sanzioni, il responsabile ha l'obbligo di provvedere immediatamente alla pulizia del suolo e/ o dello specchio acqueo;

 

Pulire gli arenili mediante l’uso di pala meccanica senza la preventiva autorizzazione del Comune;

 

Occupare, anche provvisoriamente, con ombrelloni, lettini, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. e con unità navali, imbarcazioni, pattini, canoe e simili, la fascia di 3 metri dalla battigia che resta destinata esclusivamente al libero transito, fatta esclusione per i mezzi destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;

 

Lasciare:

 

sulle spiagge libere da attrezzature (così come disciplinate dall’art. 12 bis del Regolamento per l’Utilizzo delle Aree Demaniali - deliberazione di C.C. n° 9 del 16/04/2012 e ss.mm. e ii.) oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sdraio, tende, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli e/o altre attrezzature comunque denominate. Qualora venisse rinvenuto il/i materiale/i di cui sopra, si procederà al sequestro dello stesso, oltre ad eventuali sanzioni di cui al successivo punto 8.

sulle spiagge libere attrezzate gratuite per i residenti (così come disciplinate dall’art. 12 bis del Regolamento per l’Utilizzo delle Aree Demaniali - deliberazione di C.C. n° 9 del 16/04/2012 e ss.mm. e ii.) oltre il tramonto del sole, ombrelloni (ad eccezione di quelle appartenenti al concessionario/gestore), lettini (ad eccezione di quelle appartenenti al concessionario/gestore), sdraio (ad eccezione di quelle appartenenti al concessionario/gestore), tende, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli e/o altre attrezzature comunque denominate. Qualora venisse rinvenuto il/i materiale/i di cui sopra, si procederà al sequestro dello stesso, oltre ad eventuali sanzioni di cui al successivo punto 8.

sulle spiagge libere attrezzate con i servizi a pagamento (così come disciplinate dall’art. 12 bis del Regolamento per l’Utilizzo delle Aree Demaniali - deliberazione di C.C. n° 9 del 16/04/2012 e ss.mm. e ii.) al concludersi dell’attività giornaliera, gli ombrelloni devono essere chiusi e le sedie e/o i lettini devono essere chiusi e posizionati sui laterali degli ombrelloni o riposti in appositi spazi specificatamente delimitati;

 

praticare qualsiasi gioco (es.: gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) che possa minacciare l’incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico nonché nocumento all’igiene dei luoghi; tale divieto è da intendersi esteso anche nelle zone a mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi potranno essere eventualmente praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari o gestori, o in alternativa, su arenili liberi al pubblico uso, previa autorizzazione del Comune;

 

tenere ad alto volume e, comunque, in modo da ingenerare disturbo alla quiete pubblica, radio, juke-box, mangianastri, lettori di CD e in generale, apparecchi di diffusione sonora;

 

Esercitare attività di natura sportiva-ricreativa quali scuola surf, vela e simili, senza le prescritte autorizzazioni vigenti in materia;

 

Introdurre o usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l’autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

 

Distendere o tinteggiare reti;

 

Esercitare attività (es.: commercio in forma fissa o itinerante, attività promozionali, ecc.), spettacoli pirotecnici, organizzare spettacoli e feste di intrattenimento ivi comprese manifestazioni nautiche senza le prescritte autorizzazioni nonché pubblicità mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini e materiali simile;

 

Usare gli altoparlanti, se non per motivi di sicurezza;

 

Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore destinate alla balneazione;

 

Lasciare unità da pesca o diporto in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell’attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione e noleggio (massimo 1 unità per gestore/concessionario) qualora i titolari siano in possesso dei prescritti requisiti e autorizzazioni, nonché di quelle destinate alle operazioni di assistenza/salvataggio obbligatoriamente previste per le concessioni demaniali marittime di strutture balneari;

 

Sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (984,252 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;

 

utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari/gestori devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce;

 

installare ombrelloni, lettini ed altre attrezzature balneari sull’arenile in modo tale da intralciare il libero e agevole passaggio dei bagnanti, mantenendo, peraltro, rigorosamente la distanza prevista dalla normativa covid;

 

Stazionare natanti con motore;

 

Installare un numero di postazioni di ombrelloni superiore a quello previsto dal progetto approvato dall’Amministrazione comunale e già dotato dei relativi pareri degli organi comunali e sovracomunali:

Ombrellone lato di levante spiaggia attrezzata per residenti ed equiparati: massimo 34 ombrelloni;

Ombrellone lato di levante spiaggia attrezzata: massimo 133 ombrelloni;

Ombrellone lato di ponente: massimo 90 ombrelloni;

 

Nelle spiagge libere attrezzate è vietata l’attività di noleggio di ombrelloni, sedie, lettini e altri accessori a soggetti diversi dal concessionario e/o affidatario.

Nella spiaggia libera attrezzata gratuita per i residenti ed equiparati e nel solarium denominato “scoglio a pizzo”, gestiti dal Comune di Atrani, è vietata l’installazione di attrezzature (ombrelloni, sedie, lettini e altri accessori) da parte di personale dipendente da attività commerciali, diverse dal gestore, che effettuano noleggio di attrezzature balneari.

Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, applicando, a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della legge 689/81, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni: pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.

Nella spiaggia libera attrezzata gratuita per residenti ed equiparati e nel solarium denominato “scoglio a pizzo”, gestiti dal Comune di Atrani, è vietato il deposito di teli, asciugamani ed installazione di attrezzature (ombrelloni, sedie, lettini e altri accessori) da parte di utenti diversi dai soggetti residenti ed assimilati coma da delibera di giunta n. 72 del 28/06/2021e ss.mm.ii. Le infrazioni a tale disposizione saranno punite ai sensi dell’art 7 – bis del D.Lgs. 267/2000.

 

PUNTO 3

Le strutture balneari stagionali, sono aperte al pubblico dalle ore 08.00 e possono svolgere l’attività fino alle ore 19.30, fatta salva la possibilità di protrarre l’apertura dei servizi accessori fino all’orario consentito dalle competenti autorità, ovvero impedimenti a causa di avversità atmosferiche.

I concessionari e/o gestori di strutture balneari devono:

 

assicurare il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi della struttura balneare ed attraverso l’area in concessione e/o gestione a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o comunque, il mare, così come previsto dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), art. 1, co. 251 lett. e. Chi si avvale di tale possibilità, tuttavia non deve né trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste;

 

attivare un efficiente servizio di soccorso, assistenza e salvataggio, con le modalità e le prescrizioni indicate nell’Ordinanza di sicurezza balneare dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Salerno in vigore, dalle ore 08.00 e fino alla chiusura della struttura. Ove tale servizio non risulti assicurato, fermo restando le responsabilità penali emergenti, si procederà alla chiusura d’autorità della struttura fino all’accertamento di ripristino del servizio stesso;

 

esporre all’ingresso delle aree in concessione o in gestione, oltre alle ordinanze disciplinanti l’uso degli arenili, apposito cartello, in almeno tre lingue (italiano, inglese, spagnolo), che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli, nonché sugli orari e sui servizi offerti;

 

curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e/o gestione e dello specchio acqueo antistante, nonché i tratti laterali limitrofi dx, sx e retro fino a ml. 2,00. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell’asporto da parte degli operatori ecologici. Per quanto concerne le restanti aree demaniali marittime, sarà cura del Comune provvedere in regime di privativa ed in orari compatibili alla balneazione, alla raccolta, al trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;

 

recintare le zone in concessione e/o gestione, ad eccezione della fascia di 3,00 metri dalla battigia, in senso normale alla battigia stessa, con paletti in legno (di altezza non superiore a 150 cm) e corde marine. Le stesse recinzioni non devono impedire la vista mare;

 

disporre - fermo restando l'obbligo di garantire l’accesso al mare ai disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia - altri percorsi sulla spiaggia (da realizzarsi in materiale plastico o legno, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio), al fine di consentire la loro mobilità all’interno delle aree di concessione/gestione. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione e/o gestione previa semplice comunicazione all’ufficio demanio del Comune e dovranno comunque essere rimosse al termine della stagione balneare. A tale riguardo, i varchi di accesso devono essere opportunamente dimensionati e strutturati;

 

ancorare gli ombrelloni all’arenile in maniera sicura; la parte fissa e quella mobile devono essere munite di un dispositivo che le renda solidali. Le estremità delle stecche devono essere munite di appositi puntali che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbiano caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 – Titolo VIII – (Materie e prodotti pericolosi e nocivi) del D.P.R. 27.04.1955, n. 574 e successive modifiche ed integrazioni. Nelle giornate di forte vento i concessionari/gestori dovranno tenere chiusi gli ombrelloni, alzando su apposita asta in modo ben visibile una bandiera di colore “ROSSO”; in tale circostanza “E’ VIETATO” noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili;

 

aprire gli ombrelloni solo quando vengono noleggiati dagli utenti, diversamente dovranno rimanere chiusi;

 

esercitare un’efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose. In presenza anche solo sospetta di ordigni, di ostacoli anche subacquei e di quant’altro possa costituire pericolo per le persone e/o le imbarcazioni, deve essere immediatamente fatta segnalazione all’Autorità marittima competente e devono essere subito apposti cartelli indicanti il pericolo. Devono, altresì, indicare, con idonei segnali, pericoli noti e rischi di carattere permanente;

 

nel caso di mareggiate il gestore/affidatario deve provvedere alla rimozione di tutti i rifiuti spiaggiati non appena le condizioni meteo-marine lo consentiranno. Tale intervento di pulizia, dovrà comunque essere effettuato entro 7 giorni, naturali e consecutivi, dal verificarsi dell’evento meteorologico. Il materiale raccolto dovrà essere conferito, a cura e spese del gestore/affidatario, presso siti di discarica autorizzati;

 

autonomamente dotarsi di contenitori adatti per la raccolta differenziata (secondo come previsto dal piano comunale) da posizionare all’interno della struttura, di sufficiente capienza, dotati di ruote per l’agevole spostamento sulla pubblica Via;

 

affiggere in prossimità degli ingressi o comunque in luogo ben visibile apposita segnaletica indicante la visibilità e la accessibilità al mare da parte dei soggetti portatori di handicap. In caso di accertata impossibilità devono essere segnalati la struttura e l'accesso più prossimi idonei all’utilizzo per le persone con handicap.

 

Le strutture balneari, prima dell’apertura, devono essere in regola con le licenze amministrative ed in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria e titoli commerciali.

 

I servizi igienici installati sull’arenile devono essere collegati al sistema fognario comunale, previa autorizzazione, ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto dalla vigente normativa. I servizi igienici per i portatori di handicap, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale al fine di consentire la loro immediata identificazione.

 

È vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività non attinenti alla balneazione; controllare le installazioni prima della chiusura serale, per accertare l’eventuale presenza di persone nelle cabine.

 

Gli esercenti di strutture balneari o di attività di locazione e noleggio, i titolari di autorizzazioni per attività di trasporto passeggeri, noleggio o diving, per consentire l’atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela e a vela con motore ausiliario negli specchi acquei antistanti le aree in concessione sono obbligati ad installare dei “corridoi di lancio”, da lasciare al pubblico uso, le cui caratteristiche e la fissazione dei criteri e modalità di utilizzo sono stabiliti dall’Ordinanza di sicurezza balneare dell’Ufficio circondariale marittimo di Salerno.

 

Sulle spiagge libere da attrezzature e sulle spiagge libere attrezzate con i servizi a pagamento è vietata:

la somministrazione di alimenti e bevande, né direttamente, né indirettamente, né utilizzando distributori;

l’esposizione di alimenti e bevande.

 

Nella spiaggia libera da attrezzature è fatto divieto di installare ombrelloni, lettini, sdraio e qualsivoglia attrezzatura idonea alla balneazione.

Le strutture devono essere dotate di idonee attrezzature antincendio nel rispetto della normativa vigente.

 

PUNTO 4

Nelle apposite aree segnalate con idonea cartellonistica, è consentito il tiro a secco secondo i criteri stabiliti con ordinanza sindacale.

In tali aree vige il divieto di tiro a secco per i natanti da diporto utilizzati per l’attività di locazione/noleggio/attività subacquea per finalità ricreative e turistico locale.

 

PUNTO 5

Tale disciplina è regolamentata con decreto legislativo n. 114 del 31/3/1998 e L. R. n. 01/2000 ss.mm. ii. Sulle aree demaniali marittime è vietato il commercio sotto forma itinerante.

 

PUNTO 6

L'esercizio della pesca deve essere eseguito secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze della Capitaneria di Porto di Salerno.

 

PUNTO 7

Per le attività di diporto nautico (compreso la locazione ed il noleggio di natanti da diporto) devono essere condotte secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze emanate in materia dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Salerno.

 

PUNTO 8

La presente ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare presso ogni stabilimento balneare, spiaggia attrezzata, piscina, ecc. È fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.

 

Le eventuali violazioni sono punite, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell'art. 53 del D. Lgs. 171/2005.

Il Comando di Polizia Locale, gli altri Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

 

altresì abrogata qualsiasi altra disposizione eventualmente in contrasto con quelle contenute nella presente Ordinanza e di quella della capitaneria di Porto.

Per tutte le altre disposizioni non riportate nella presente ordinanza, si fa riferimento alla vigente ordinanza di sicurezza balneare dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Salerno, consultabile sul sito http://www.guardiacostiera.gov.it/salerno/ordinanze-e-avvisi.

 

DISPONE

 

Che la pubblicità della presente ordinanza sarà assicurata mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sito internet del Comune di Atrani www.comune.atrani.sa.it ed inviata:

 

all'Ufficio Circondariale Marittimo di Salerno;

 

all'Ufficio locale Marittimo di Amalfi;

 

alla Guardia di Finanza – Comando sez. Operativa Navale;

 

alla Guardia di Finanza – Tenenza di Positano;

 

al Comando Stazione dei Carabinieri di Amalfi;

 

al Comando Polizia Locale di Atrani.

 

Di notificare la presente ordinanza ai gestori delle strutture balneari e alle attività commerciali che effettuano noleggio di attrezzature balneari sul territorio comunale.

 

AVVERTE

 

Che avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato o al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine rispettivamente di 120 o 60 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

 

 

Atrani, 08/07/2021

 

                                                                                                               IL SINDACO

 

                                                                                              f.to Dott. Luciano de Rosa Laderchi

Allegati

A cura di

Consiglio Comunale

Via dei Dogi, Atrani, Salerno, Campania, Italia

Email: protocollo@comune.atrani.sa.it
PEC: protocollo.atrani@asmepec.it
Consiglio Comunale

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