Coronavirus: la guida per chiedere tutti i rimborsi

Un vademecum dell’Unione consumatori spiega come richiedere i rimborsi per asili, viaggi, palestre, abbonamenti vari, pay tv e cosa fare anche su mutui, prestiti e affitti

Data:

01 aprile 2020

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Come disdire o farsi rimborsare viaggi, scuole e palestre ai tempi del Coronavirus? Lo spiega il vademecum dedicato dell’Unione Consumatori, dedicato alle spese correnti e ai costi rimborsabili, dopo che i DPCM governativi hanno “vietato” per legge gli spostamenti, le vacanze, tutte le manifestazioni sportive, ogni tipo di evento, la frequentazione di palestre, corsi, scuole, università e chiuso gli impianti nei comprensori sciistici ma anche musei, bar, ristoranti e la maggior parte dei negozi, garantendo solo i servizi essenziali come alimentari, farmacie, distributori di carburante, edicole, ottici, ferramenta, banche, poste, assicurazioni e trasporti, idraulici, elettricisti.

Il tutto, peraltro, si potrarrà almeno fino a lunedì 13 aprile 2020 secondo quanto dichiarato dal Ministro della Salute Speranza nell’informativa al Senato resa il 1° aprile 2020 (ma serve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM per l’ufficialità).


Le regole generali

Su alcune di queste situazioni, spiega l’Unione Consumatori, le regole per i rimborsi sono stabilite dagli stessi decreti pubblicati in questi giorni dal Governo, mentre per altre fattispecie si deve far riferimento alle regole generali contenute nel Codice Civile e nel Codice del Consumo.

L’art.1463 del Codice Civile, riguardo all’impossibilità sopravvenuta, prevede che “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”. Quindi, chi paga per avere un servizio che poi, non per colpa sua, non viene effettuato, ha diritto di essere rimborsato (neppure il fornitore, ovviamente, è responsabile, ma altrimenti si gioverebbe di un arricchimento ingiustificato). Ma attenzione: al rimborso non si aggiunge il diritto del consumatore a ricevere indennizzi o risarcimenti del danno, proprio per il fatto che la mancata prestazione non dipende da una colpa di chi doveva eseguirla: insomma, ok per la restituzione di quanto versato dal consumatore, ma no al risarcimento di ulteriori danni.


Viaggi

Cosa possono fare tutti coloro che devono disdire dei viaggi (aerei, ferroviari o marittimi) oppure soggiorni presso strutture alberghiere o interi pacchetti turistici? Vediamo:

Viaggi fino al 3 aprile 2020: in caso di trasferimenti aerei, ferroviari o marittimi , il DL 9/2020 poi convertito in legge ha precisato che i divieti dell’Autorità integrano il caso di “impossibilità sopravvenuta” con la conseguenza che sussiste il diritto del viaggiatore di vedersi rimborsato l’intero costo del viaggio (se questo deve svolgersi entro il 3 aprile 2020). I consumatori interessati devono richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza, allegando la documentazione richiesta (ad esempio il titolo di viaggio). Si suggerisce qundi ai viaggiatori, anche se hanno già presentato al vettore una richiesta di rimborso, di ripresentarla, così da fare riferimento al DL 9/2020 e specificare in quale situazione rientrano. Il vettore, entro quindici giorni dalla richiesta, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione;

Viaggi successivi al 3 aprile 2020:

  • in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione. Il rimborso deve avvenire entro 7 giorni (non 15 come previsto nel decreto) ed è il passeggero a scegliere tra rimborso o imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale in data successiva a lui più conveniente (a seconda della disponibilità di posti). Quanto all’ulteriore compensazione pecuniaria, bisognerà valutare se la cancellazione del volo sia determinata da circostanze eccezionali o da semplici strategie commerciali dell’operatore;
  • se invece il volo è confermato, bisognerà ‘capire’ in quale situazione si sarà alla data prevista per la partenza per determinare il diritto del consumatore a recedere dal contratto: attualmente la normativa non consente di disdire questo tipo di viaggi;

Viaggi consentiti: per chi può ancora viaggiare e deve prendere un aereo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, oppure rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, se è la compagnia a cancellare il volo pur in assenza di specifici divieti sanitari, allora scatta il Regolamento (CE) n. 261/2004 e il passeggero ha diritto, a sua scelta, al rimborso entro 7 giorni o alla riprotezione su un volo successivo. Anche in questo caso, per valutare se sono dovuti anche gli indennizzi pecuniari previsti dalle norme europee, bisognerà valutare se la cancellazione del volo sia determinata da circostanze eccezionali o da semplici strategie commerciali dell’operatore.

Vacanze (pacchetti) e alberghi

  • pacchetti ‘all inclusive’: fino al 3 aprile 2020, permanendo il divieto degli spostamenti decisi dal Governo, si applica l’art. 41 del Codice del Turismo che dà al consumatore la possibilità di recedere dal contratto: l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore oppure può procedere al rimborso, ma può anche emettere un voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione;
  • alberghi: chi aveva prenotato un albergo per soggiornare fino al 3 aprile 2020, ha diritto alla restituzione delle somme versate. L’albergatore non può trattenere l’anticipo o la caparra, non essendo il consumatore inadempiente. Anche chi aveva prenotato un hotel per lavoro, se non ritiene che sussistano comprovate esigenze per viaggiare, ha diritto alla restituzione di quanto versato.


Nidi, asili, mense scolastiche

Bisogna capire se l’istituto sta fornendo o meno una vera didattica a distanza: in caso negativo, il consumatore potrebbe aver diritto di interrompere i pagamenti (e anche di chiedere la restituzione delle somme versate, limitatamente al periodo in cui non ha usufruito del servizio). Per il servizio mensa e per le attività scolastiche integrative, invece, si consiglia di formalizzare una richiesta di rimborso.


Palestre, piscine, centri sportivi

  • se il contratto prevede un numero prestabilito di ingressi senza scadenze temporali, l’utente potrà usare il suo diritto di accesso quando sarà finita l’emergenza;
  • se l’abbonamento è mensile o annuale, con ingresso libero, si dovrebbe avere diritto alla restituzione della quota parte dell’abbonamento non utilizzabile durante l’emergenza.

NB – in questi giorni alcuni operatori stanno proponendo ai consumatori di “congelare” gli abbonamenti per poi riprenderli a emergenza finita, ma questa – sottolinea l’Unione Consumatori – è un’opzione che il consumatore è libero di accettare o meno, visto che non è detto che abbia interesse a prolungare la frequentazione (anche per il rischio della chiusura definitiva del centro).


Concerti e spettacoli

I consumatori hanno diritto al rimborso presentando, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.


Eventi sportivi

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. In questi casi, si applicano le regole dell’impossibilità sopravvenuta per cui il consumatore, in linea teorica, avrebbe diritto non solo al rimborso (da parte del vettore) dei costi di trasferta di aereo o treno, ma anche (da parte della società sportiva) al rimborso del prezzo del biglietto o, in caso di abbonamento, alla quota parte del servizio non usufruito (anche se le condizioni contrattuali lo escludono, perché in questo caso sarebbero vessatorie).


Matrimoni/funerali/compleanni

I relativi contratti (location, catering, fiori, fotografo, etc) possono essere risolti dal consumatore senza addebito di costi (salvo quelli già sostenuti e documentati da parte del fornitore) a condizione che la data dell’evento rientri nel periodo di emergenza. Anche in questi casi soccorre la disciplina civilistica dell’”impossibilità sopravvenuta” e il consumatore ha diritto al rimborso delle somme versate (anticipi, caparre), ma non al risarcimento di danni ulteriori non essendo l’annullamento ascrivibile al fornitore.


Fonte: Omnia del Sindaco

A cura di

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Pagina aggiornata il 19/04/2024