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Ordinanza sindacale n°4del21/06/2022 disciplina per l'uso della spiaggia e delle zone di mare destinate alla balneazione.
Il sindaco
Ritenutonecessario disciplinare l’esercizio dell'attività balnearelungo la costa del Comune diAtrani
sia per gli aspetti igienico-sanitari sia per assicurare una parsimoniosa fruizione del demanio
marittimo a finalità turistico-ricreative;
Vistol'art. 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112"Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge
15.03.1997, n. 59";
Vistala delibera n. 3744 adotta nella seduta del 14.07.2000, con la quale la Giunta Regionale
Campania ha"preso atto"del riassetto delle competenze ed attribuzioni di funzioni ai comuni
concernenti le concessioni di beni del demanio marittime di zone del mare territoriale, nonché del
demanio lacuale e fluviale;
Vistoil D.P.C.M. 12.10.2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali, per
l'esercizio delle funzioni;
Vistoil Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.03.1942, n. 327 ed il relativoRegolamento
di Esecuzione approvato con D.P.R. 328/52;
Vistala delibera n. 1781 di G.R. della Campania del 16.05.2003;
Vistal’Ordinanza di Sicurezza Balneare 26 del 16.04.2019dell’Ufficio Circondariale Marittimo di
Salerno;
Vistoaltresì il D.P.R. 616/77-art. 59;
Vistoil D. Lgs. n. 96 del 30.3.1999;
Vistala circolare n. 120 del 24.5.2001 del Ministero deiTrasporti e della navigazione-Unità di
gestione Infrastrutture perla Navigazione ed il Demanio Marittimo;
Vistala legge 5.2.1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione e ai diritti delle persone
disabili;
Vistoil D. Lgs. 114/98;
VistoilDecreto legislativo05.02.1997, n. 22 di attuazione delle Direttive CEE sui rifiuti;
Vistala legge 152/99 e successive modifiche ed integrazioni su"Testo aggiornato del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152,recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento
erecepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamentodelle acque reflue urbane della direttiva 91/676/CEE relativa allaprotezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitratiprovenienti dafonti agricole", a seguito delle disposizionicorrettive ed integrative di cui al
decreto legislativo 18 agosto2000, n. 258";
Vistoil D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
VistoilRegolamentoPUADapprovatocondeliberazionedelConsiglioComunalen.9del
16/04/2012;
Vistala Legge Regionale Campania 11 aprile 2019, n. 3"Disposizioni volte a promuovere e a
tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo";
Vistala Delibera di giuntan.70, n.72en. 74del 2022;
ORDINA
ARTICOLO 1
-DISPOSIZIONI GENERALI-
La presente Ordinanza disciplina gli aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali
marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione
balneare e gliorari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari.
Per quanto riguarda, invece, gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia
della vita umana inmare, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungoil litorale marino
e costiero si rimanda alla vigente Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Salerno. Ai fini
della presente Ordinanza per“strutture balneari'”si intendono tuttele aree e strutture attrezzate per
la balneazione con ombrelloni,sedie a sdraio e lettini con finalità turistico-ricreative insistenti sul
demanio, sia esso in concessione o gestione.
La stagione balneare è compresa tra il1°maggioed il 31ottobre.
Il periodo di attività obbligatoria salvo deroghe degli stabilimentibalneari e delle strutture balneari,
in cui devono funzionare tutti i servizi e durante il quale è necessaria l’attivazione giornaliera di un
efficiente servizio di assistenza e salvataggio, negli orari econ le modalità indicate nelle norme
vigenti, èfissatodal01giugnoal 30 settembre.
Nei restanti periodi è consentito l’utilizzo delle strutture ai soli fini elioterapici, con obbligo di
preventiva comunicazione al Comune–Ufficio Demanio.I gestoridevono provvedere affinché
venga issata la bandierarossa e siano esposti all’ingresso ed all’interno della struttura,nonché in
prossimità della battigia, apposita cartellonistica, con grandezza tale da renderla ben visibile ai
relativi utenti, riportantela dicitura tradotta in più lingue (almeno francese, inglese, tedesco e
spagnolo)“STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI-ATTENZIONE:BALNEAZIONE
NON SICURA PERMANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.
Sulle spiagge libere di Atrani dove nonè previsto il servizio di salvataggio verranno installati
appositi cartelli monitori, ben visibili e con la seguente dicitura tradotta in più lingue (almeno
francese, inglese, tedesco e spagnolo):“ATTENZIONE–BALNEAZIONE NON SICURA PER
MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.
In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività balneari
(stabilimenti,strutture, spiagge libere attrezzate,ecc.) devono essere, obbligatoriamente, esposte al
pubblico agli ingressi, in luogo benvisibile e per tutta la durata dell’anno, la presente ordinanza,
l’ordinanza vigente emanata dall’Autorità Marittima e per gli stabilimenti balneari e le strutture
balneari, l’apposito tariffario indicante i prezzidei servizi offerti, in conformità a quanto dispostodal
D.M. 16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. Tale compito, per le aree date in
affidamento,spettaal gestoredell’area.
La fascia diarenile destinata al libero transito (battigia) da mt 5,00 è ridotta a mt 3,00, fermo
restando le superfici e l’ubicazione delle aree per le quali sono state rilasciate le concessioni
demaniali.
Per favorire l’ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione
diemergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della
navigazione, ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del Circondario marittimo di Salerno,
deve informare immediatamente la Capitaneria di porto-Guardia costiera di Salerno, attiva 24 ore su
24 ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita); 089/255000 (sala operativa);
089/2587911 (centralino),via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina autorità
marittima oppure contattare il Comando di Polizia Municipale di Atrani al seguente recapito
telefonico 089871487.
ARTICOLO 2
-PRESCRIZIONI SULL’ USO DELLE SPIAGGELIBERE-
Sullaspiaggialibera di ponenteè vietato:
•Collocare tende, roulottes, campers e simili nonché campeggiare e/o accamparsi;
•Installaretendeeteliverticalioinclinatiancheadelimitazioneparzialeototaledi
ombrelloni;
•Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli autorizzati per la
pulizia delle spiagge e al soccorso. Il divieto disosta è esteso anche alle zone demaniali
retrostantiqualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l’accesso al mare o alle
strutture balneari. Dal divieto sonoesclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di
handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;
•Gettare a mare o depositarenelle cabine o sugli arenilicicche di sigarette, rifiuti o materiali di
qualsiasi genere nonché accendere fuochi-falò. In tali eventualità, salva l’applicazionedelle
previste sanzioni, il responsabileha l'obbligo di provvedere immediatamente alla pulizia del
suolo e/ o dello specchio acqueo.Itrasgressori della presente disposizionesaranno segnalati
alle competenti autorità di P.S.;
•Pulire gli arenili mediante l’uso di pala meccanica senza la preventiva autorizzazione
delComune;
•Occupare, anche provvisoriamente, conombrelloni, lettini, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. e
con unità navali, imbarcazioni, pattini, canoe e simili, la fascia di 3 metri dalla battigia che
resta destinata esclusivamente al libero transito, fatta esclusione per i mezzi destinati alle
operazioni di assistenza e salvataggio;
•Lasciareoltreiltramontodelsole,ombrelloni,lettini,sdraio,tende,sedie,sgabelli,
asciugamani, tavoli e/o altre attrezzature comunque denominate.Lasciare, anche durante le
ore destinate alla balneazione,ombrelloni, lettini, sdraio, tende, sedie, sgabelli, asciugamani,
tavoli e/o altre attrezzature comunque denominateincustodite e senza la presenza di persone
per la lunga durata.Qualora venisse rinvenuto il/imateriale/i di cui sopra, si procederà al
sequestro dello stesso, oltre ad eventualisanzioni di cuial successivo art.10.
•praticare qualsiasigioco (es.: giocodel pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce,
ecc.) che possa minacciare l’incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia
al pubblico nonché nocumento all’igiene dei luoghi; tale divieto è da intendersi esteso anche
nelle zonea mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi potranno essere eventualmente
praticati nelle zone appositamente attrezzate daiconcessionari o gestori, o in alternativa, su
arenili liberi al pubblico uso, previa autorizzazione del Comune;
•tenere acceso qualsiasi apparecchio personale di diffusione sonora chepossa recare disturbo;
•Esercitare attività di natura sportiva-ricreativa quali scuola surf, vela e simili, senzale
prescritte autorizzazioni vigenti in materia;
•Introdurre o usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l’autorizzazione
delComandoProvinciale dei Vigili del Fuoco;
•Distendere o tinteggiare reti;
•Esercitare attività (es.: commercio in formafissa o itinerante, attività promozionali, ecc.),
organizzarespettacolipirotecnici,organizzarespettacoliefestediintrattenimentoivi
compresemanifestazioninautichesenzaleprescritteautorizzazioni,nonchépubblicità
mediante distribuzione e/o lancio anche amezzo di aerei, di manifestini e materiali simile;
•Usare gli altoparlanti, se non per motivi di sicurezza;
•Pescare con qualsiasi tipo di attrezzoai sensi dell’art. 2 comma 7 dell’Ordinanza di Sicurezza
Balneare 26 del 16.04.2019dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Salerno;
•Lasciare unità da pesca o diporto in sosta qualora ciò comportiintralcio al sicuro svolgimento
dell’attività balneare, ad eccezionedi quelle destinate alle operazioni di assistenza/salvataggio
obbligatoriamente previste per le concessioni demaniali marittime distrutture balneari;
•Sorvolare le spiagge con qualsiasi tipodi aeromobile o di apparecchio privato per qualsiasi
scopo, a quota inferiorea 300 metri (984,252 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di
polizia;
•utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in
talcaso i concessionari/gestori devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso
affisso nelle immediate vicinanze delle docce;
•Stazionare natanti con motore(ad eccezione deglispazidestinati per il tiro a secco);
•consumare cibo e alimenti chepossano sporcare o creare disturbo allaquiete e al decoro del
lido (come angurie, fruttasecca, frutti di mare, ecc.).Eventuali rifiuti dovranno essere riposti
negli appositi contenitori.
•l'attivitàdi noleggioambulantedi ombrelloni, lettiniesediea sdraio.
Ad una porzionedelimitatadella spiaggia diponente(segnalatacon appositacartellonisticadal
01.07.2022)l’accessoè riservatoacoloro che hanno i requisiti stabilita dalla delibera di giunta n.74
del17.06.2022ess.mm.eii..
Possonoaccedere alla spiaggialiberanelle fasce orarie dalle 08.00 alle 10.30 e dalle 15.00 alle
17.30esclusivamentei cani di piccola e media taglia (per cani di piccola taglia si intendono i cani
con peso da adulti inferiore ai 10Kg-per cani di media taglia si intendono i cani con peso da adulti
inferiore ai 25Kg) che siano iscritti all'anagrafe canina del Comunedi Atranicon relativo deposito
del Dnae dotati di apposito"microchip". Iproprietari/detentori dei cani:
•devonomantenerealguinzagliocon ilcane;
•devonoverificare che i cani sianoesenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
•sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono,
sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali ecose
provocate dall'animale stesso;
•devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza
con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia;
•hanno l'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida,daapplicare ai cani in
caso di rischi per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
•devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine
devono essere muniti di palette/raccoglitori.
Non è consentito l'accesso in alcuna maniera ai cani di natura aggressiva o molto territoriale,
indipendentemente dalla razza otagliaedè interdetto l'accesso ai cani di sesso femminile in periodo
estrale"calore".
Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituiscapiù grave reato, applicando, a
seconda dei casi e in conformità alle disposizioni dellalegge689/81, le sanzioni pecuniarie
amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione, comma 2, e successive modifiche
ed integrazioni: pagamento di unasomma da 100,00euroa 1.000,00euro.
ARTICOLO4
DISCIPLINA DELLA SPIAGGIA ATTRAZZATACON SERVIZI A PAGAMENTOE
SOLARIUM DENOMINATO“SCOGLIO A PIZZO”
Sullaspiaggialibera attrezzata di levante bisognaosservare le disposizioni impartite dalladeliberan.
72/2022 del 10.06.2022 avente oggetto“APPROVAZIONE DISCIPLINARE DELLE ATTIVITÀ
ALL’INTERNO DEL LIDO ATRANI”(allegata alla presente ordinanza).Le stesse disposizioni
devono essere osservate,dove compatibili, anche sul solarium denominato“scoglio a pizzo”.
ARTICOLO5
DISCIPLINADELLEAREEINCONCESSIONEE/OGESTIONEPERSTRUTTURE
BALNEARI-
Le strutture balneari stagionalisono aperte al pubblico dalle ore 08.00finoalle 18.00(maggio e
ottobre08.00–16.00), fatta salva la possibilità di protrarre l’apertura dei servizi accessori fino
all’orario consentito dalle competenti autorità, ovvero impedimenti acausa di avversità atmosferiche.
Iconcessionari e/o gestori di strutture balneari devono:
•assicurare il libero e gratuitotransito attraverso gli ingressi della struttura balneare ed attraverso
l’area in concessione e/o gestione a tutti coloro che intendono raggiungeretratti dispiaggia
libera, la battigia, o comunque, il mare, così come previsto dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296
(finanziaria 2007), art. 1, co. 251 lett. e. Chi si avvale di tale possibilità,tuttavianondeve né
trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se
non previo pagamento delle tariffe previste.
•attivare un efficiente servizio di soccorso, assistenza e salvataggio, con le modalità e le
prescrizioni indicate nell’Ordinanzadi sicurezza balnearedell’UfficioCircondariale Marittimo di
Salernoin vigore, dalleore 08.00 alle ore 18.00(08.00–16.00maggioe ottobre)ORARIO DI
BALNEAZIONE. Ove tale servizio non risulti assicurato, fermo restando le responsabilità penali
emergenti,si procederà alla chiusura d’autorità dellastruttura fino all’ accertamento diripristino
del servizio stesso.
•esporreall’ingresso delle aree in concessione o in gestione, oltre alle ordinanze disciplinanti l’uso
degli arenili, apposito cartello, inalmeno trelingue (italiano, inglese, spagnolo), cheinformi sullo
stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli, nonché sugli orari e sui servizi offerti.
•curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e/o gestione e dello specchio
acqueo antistante, nonchéi tratti laterali limitrofi dx, sx e retro fino a ml.2,00. I materiali di
risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell’asporto da parte degli
operatori ecologici. Per quanto concernelerestantiaree demanialimarittime, sarà curadel
Comune provvedere in regime di privativa ed in orari compatibili alla balneazione, alla raccolta,
al trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.
•recintare le zone in concessione e/o gestione, ad eccezione della fascia di 3,00 metri dalla
battigia,in senso normale alla battigia stessa, con paletti in legnoecorde marinee/opiante
ornamentali. Le stesse recinzioni non devono impedire la vista mare.
•disporre-fermorestandol'obbligodigarantirel’accessoalmareaidisabiliconla
predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia-altri percorsi sulla spiaggia (da
realizzarsi in materiale plastico o legno, anche se detti percorsi nonrisultino riportati nel titolo
concessorio), al finedi consentire la loro mobilità all’interno delle aree diconcessione/gestione.
Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione e/o
gestione previa semplice comunicazione all’ufficio demanio delComune edovranno comunque
essere rimosse al terminedella stagione balneare. A tale riguardo, i varchi di accesso devono
essere opportunamentedimensionati e strutturati.
•ancorare gli ombrelloni all’arenile in maniera sicura; la parte fissa e quella mobile devonoessere
munite di un dispositivo che le rendasolidali.Le estremità delle stecche devono essere munite di
appositi puntali che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbiano caratteristiche di sicurezza
pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373–Titolo VIII–(Materie e prodotti pericolosi enocivi)
del D.P.R. 27.04.1955, n. 574 e successive modifiche ed integrazioni. Nelle giornate di forte
vento i concessionari/gestori dovranno tenere chiusi gli ombrelloni,alzando su apposita asta in
modoben visibile unabandiera dicolore“ROSSO”;intalecircostanza“E’ VIETATO”
noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma esimili;
•esercitare un’efficace e continua sorveglianza inmodo da prevenire incidenti e danni apersone
e/o cose. In presenza anchesolo sospetta di ordigni, di ostacoli anche subacquei e di quant’altro
possa costituire pericoloper le persone e/o le imbarcazioni, deveessere immediatamente fatta
segnalazione all’Autorità marittima competente e devono essere subitoapposti cartelli indicanti il
pericolo.Devono,altresì,indicare,conidoneisegnali,pericolinotierischidicarattere
permanente.
•nel casodi mareggiate, provvedere alla rimozione di tutti i rifiutispiaggiati non appena
lecondizionimeteo-marine lo consentiranno. Taleintervento di pulizia straordinaria, dovrà
comunque essere effettuato entro5giorni, naturali econsecutivi, dal verificarsi dell’evento
meteorologico. Il materiale raccolto dovrà essere conferito, a cura e spese del concessionario,
presso siti di discarica autorizzati.
•autonomamente dotarsi di contenitori adatti per la raccolta differenziata (secondo come previsto
dal pianocomunale) da posizionare all’interno della struttura, di sufficiente capienza,dotati di
ruote per l’agevole spostamento sulla pubblica Via.
•affiggerein prossimità degli ingressi o comunque in luogo ben visibile apposita segnaletica
indicante la visibilità e la accessibilità al mare da partedei soggettiportatoridi handicap. In caso
di accertata impossibilità devono essere segnalatila struttura e l'accesso più prossimi idonei
all’utilizzo per le persone con handicap.
Èvietata l’occupazione delle cabine per ilpernottamento o per altre attività non attinenti alla
balneazione;controllarele installazioniprimadella chiusura serale,per accertare l’eventuale
presenza di persone nelle cabine.
Gli esercenti di strutture balneari o di attività di locazione e noleggio, i titolari di autorizzazioni per
attività ditrasporto passeggeri, noleggio o diving, per consentire l’atterraggio ela partenza delle
unità da diporto a motore, a vela e a vela con motore ausiliario negli specchi acquei antistanti le aree
in concessione sono obbligati ad installare dei“corridoi dilancio”, da lasciare al pubblico uso, le
cui caratteristiche e la fissazione dei criteri e modalità di utilizzo sono stabiliti dall’Ordinanza di
sicurezza balneare dell’Ufficio circondariale marittimo diSalerno.
Sulle spiagge libereesulle spiagge libere attrezzate con i servizi a pagamento è fatto divieto di
somministrarebevande e alimenti, né direttamente,né indirettamente, né utilizzando distributori.
Gli stabilimentibalnearidevono esseredotati di idonee attrezzature antincendio nel rispetto della
normativa vigente.
ARTICOLO6
-TIRO A SECCO DELLE IMBARCAZIONI-
Nelle apposite aree segnalate con idonea cartellonistica, è consentito il tiro a secco secondo i criteri
stabiliti conordinanza sindacale.
In tali aree vige il divietodi tiro a secco per i natanti da diporto utilizzati per l’attività di
locazione/noleggio/attività subacquea per finalità ricreative e turistico locale.
ARTICOLO7
-DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREEDEMANIALI
MARITTIME–
Tale disciplinaè regolamentata con decreto legislativo n. 114 del 31/3/1998 e L. R. n. 01/2000
ss.mm.ii. Sulle aree demaniali marittime è vietato il commercio sotto forma itinerante.
ARTICOLO8
-DISCIPLINA DELLA PESCA–
L'esercizio dellapescadeve essere eseguitosecondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze della
Capitaneria di Porto di Salerno.
ARTICOLO9
-DISCIPLINA NAUTICA DA DIPORTO-
Per le attività di diporto nautico (compreso la locazione ed il noleggio di natanti da diporto) devono
essere condotte secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze emanate in materia dall'Ufficio
Circondariale Marittimo di Salerno.
ARTICOLO10
-DISPOSIZIONI FINALI-
La presente ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, inluogo ben visibile e per tutta la
durata della stagione balneare presso ogni stabilimento balneare, spiaggia attrezzata, piscina, ecc. È
fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.
Le eventuali violazioni sono punite,salvo che ilfatto non costituisca reato, ai sensi degli articoli
1161, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell'art. 53 del D. Lgs. 171/2005.
Il Comando di Polizia Locale, gli altri Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
Èaltresì abrogata qualsiasi altra disposizione eventualmente in contrasto con quelle contenute nella
presente Ordinanza e di quella della capitaneria di Porto.
La pubblicità della presente ordinanza sarà assicurata mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line e sito internet del Comune di Atraniwww.comune.atrani.sa.ited inviata:
•all'Ufficio Circondariale Marittimo di Salerno;
•all'Ufficio locale Marittimodi Amalfi;
•alla Guardia di Finanza–Comando sez. OperativaNavale;
•alla Guardia di Finanza–Tenenza di Amalfi;
•al ComandoStazione dei Carabinieri di Amalfi;
•al Comando Polizia Locale di Atrani;
Avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Statoo al
competente Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine rispettivamente di 120o 60 giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
Per tutte le altre disposizioni non riportate nella presenteordinanza, si fa riferimento alla vigente
ordinanza26del16.04.2019,osuccessivedell’UfficioCircondarialeMarittimodiSalerno,
consultabilesul sitohttp://www.guardiacostiera.gov.it/salerno/ordinanze-e-avvisi.
Atrani,21/06/2022
IL SINDACO
f.to Dott. Luciano de Rosa Lader
Pagina aggiornata il 19/04/2024