Cassazione: in precedenza il gestore raccoglieva e custodiva il denaro (pubblico) versato dai clienti a titolo di imposta di soggiorno per poi riversarlo all'ente titolare della riscossione, mentre oggi deve versare il tributo a prescindere dal pagamento da parte opera degli ospiti della struttura ricettiva
La sentenza 30227/2020 della Corte di Cassazione (Penale, Sez. 6) è interessante perché, al suo interno, tratta dell'imposta di soggiorno chiarendo le novità in materia inserite dal DL Rilancio (34/2020), che all'art.180 è intervenuto a modificare la disciplina del versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture alberghiere e ricettive.
Dopo l'emergenza Covid-19
Nello specifico, il comma 4 dell'art. 180 sopracitato ha stabilito l'inserimento, nell'art.4 d.Igs. 23/2011, del comma 1-ter, tramite il quale il gestore della struttura viene oggi ad essere individuato, per il futuro, quale responsabile del pagamento dell'imposta (figura prevista e definita dall'art. 64 dpr 600/1973) di soggiorno e sottoposto alle sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento della stessa.
Prima dell'emergenza Covid-19
Prima, invece, il gestore della struttura ricettiva operava da ausiliario dell'ente locale nella riscossione del tributo e, nel maneggiare pubblico denaro, fungeva da agente contabile con obbligo di rendiconto.
Il senso delle modifiche
L'art. 180 del Decreto Rilancio ha modificato i compiti affidati al gestore della struttura ricettiva nella riscossione del tributo da ausiliario del soggetto tenuto alla riscossione (ente locale) a soggetto responsabile del pagamento dell'imposta e del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio, secondo lo schema ricavabile dall'art. 64, comma 3, TUIR.
La conseguenza immediata dell'intervento del legislatore - che non interessa i comuni, ma la giustizia penale - è che il mancato versamento dell'imposta non è collegato col delitto di peculato (art. 314 cod. pen.) che, invece, postula come presupposto necessario la vesta giuridica di incaricato di pubblico servizio - a partire dal giorno (19 maggio) di entrata in vigore del decreto - legge 34/2020.
In estrema sintesi:
PRIMA il gestore raccoglieva e custodiva il denaro (pubblico) versato dai clienti a titolo di imposta di soggiorno per poi riversarlo all'ente titolare della riscossione,
OGGI deve versare il tributo a prescindere dal pagamento da parte opera degli ospiti della struttura ricettiva, sui quali può esercitare diritto di rivalsa secondo modalità tipiche della figura del responsabile d'imposta di cui all'art. 64 TUIR e in particolare del suo comma 3 ("Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa").
Fonte MEMOWEB - progetto omnia