Art. 12 - regolamento servizio integrato gestione rifiuti approvato con delibera di c. C. N° 5 del 04.05.2009 - divieti di abbandono art. 12 - regolamento servizio integrato gestione rifiuti approvato con delibera di c. C. N° 5 del 04.05.2009 - divieti di

Art. 12 Divieti Di Abbandono

Descrizione

ART. 12

DIVIETI DI ABBANDONO

 

L’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

 

È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

 

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni ex artt. 255 e 256 del D.Lgs 152/2006 del presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 dall'art. 192 del D.Lgs 152/2006 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

 

Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 dell'art. 192 del D.Lgs 152/2006 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 192 del D.Lgs 152/2006 sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

In base al D.Lgs. 152/2006, per le competenze del Comune, è vietato:

 

art. 192, comma 1 - 2 - abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, come pure l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;

art. 226, comma 2 - dal 01.01.1998 immettere nel normale circuito ili raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualunque natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata;

 

In caso di inadempienza, il Sindaco dispone, con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

 

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita.

 

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque non intralciare e ritardare con il proprio comportamento l’opera degli addetti ai servizi. Chiunque non osservi le suddette norme, e quanto previsto nel D.Lgs. 152/2006 e successive integrazioni, incorrerà nelle sanzioni previste dagli artt. 255 -256 - 257 -258 -259 -260 - 261 del D.Lgs. 152/2006, ed in quanto previsto dall'art. 61 del presente Regolamento.

 

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Pagina aggiornata il 28/02/2024