Ordinanza sindacale n° 04/2022

Disciplina uso della spiaggia zone di mare destinate alla balneazione.

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Descrizione

COMUNE DI ATRANI
PROV. SALERNO
ORDINANZA SINDACALE N° 4 DEL 21/06/2022
DISCIPLINA PER L'USO DELLA SPIAGGIA E DELLE ZONE DI MARE DESTINATE
ALLA BALNEAZIONE.
IL SINDACO

 

 


Ritenuto necessario disciplinare l’esercizio dell'attività balneare lungo la costa del Comune di Atrani
sia per gli aspetti igienico-sanitari sia per assicurare una parsimoniosa fruizione del demanio
marittimo a finalità turistico-ricreative;
Visto l'art. 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge
15.03.1997, n. 59";
Vista la delibera n. 3744 adotta nella seduta del 14.07.2000, con la quale la Giunta Regionale
Campania ha "preso atto" del riassetto delle competenze ed attribuzioni di funzioni ai comuni
concernenti le concessioni di beni del demanio marittime di zone del mare territoriale, nonché del
demanio lacuale e fluviale;
Visto il D.P.C.M. 12.10.2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali, per
l'esercizio delle funzioni;
Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.03.1942, n. 327 ed il relativo Regolamento
di Esecuzione approvato con D.P.R. 328/52;
Vista la delibera n. 1781 di G.R. della Campania del 16.05.2003;
Vista l’Ordinanza di Sicurezza Balneare 26 del 16.04.2019 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di
Salerno;
Visto altresì il D.P.R. 616/77 - art. 59;
Visto il D. Lgs. n. 96 del 30.3.1999;
Vista la circolare n. 120 del 24.5.2001 del Ministero dei Trasporti e della navigazione - Unità di
gestione Infrastrutture perla Navigazione ed il Demanio Marittimo;
Vista la legge 5.2.1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione e ai diritti delle persone
disabili;
Visto il D. Lgs. 114/98;
Visto il Decreto legislativo 05.02.1997, n. 22 di attuazione delle Direttive CEE sui rifiuti;
Vista la legge 152/99 e successive modifiche ed integrazioni su "Testo aggiornato del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento
e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai

nitrati provenienti da fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258";
Visto il D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
Visto il Regolamento PUAD approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del
16/04/2012;
Vista la Legge Regionale Campania 11 aprile 2019, n. 3 "Disposizioni volte a promuovere e a
tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo";
Vista la Delibera di giunta n. 70, n. 72 e n. 74 del 2022;
ORDINA
ARTICOLO 1
- DISPOSIZIONI GENERALI-
La presente Ordinanza disciplina gli aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali
marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione
balneare e gli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari.
Per quanto riguarda, invece, gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia
della vita umana in mare, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino
e costiero si rimanda alla vigente Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Salerno. Ai fini
della presente Ordinanza per “strutture balneari'” si intendono tutte le aree e strutture attrezzate per
la balneazione con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini con finalità turistico-ricreative insistenti sul
demanio, sia esso in concessione o gestione.
La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre.
Il periodo di attività obbligatoria salvo deroghe degli stabilimenti balneari e delle strutture balneari,
in cui devono funzionare tutti i servizi e durante il quale è necessaria l’attivazione giornaliera di un
efficiente servizio di assistenza e salvataggio, negli orari e con le modalità indicate nelle norme
vigenti, è fissato dal 01 giugno al 30 settembre.
Nei restanti periodi è consentito l’utilizzo delle strutture ai soli fini elioterapici, con obbligo di
preventiva comunicazione al Comune – Ufficio Demanio. I gestori devono provvedere affinché
venga issata la bandiera rossa e siano esposti all’ingresso ed all’interno della struttura, nonché in
prossimità della battigia, apposita cartellonistica, con grandezza tale da renderla ben visibile ai
relativi utenti, riportante la dicitura tradotta in più lingue (almeno francese, inglese, tedesco e
spagnolo) “STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI - ATTENZIONE: BALNEAZIONE
NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.
Sulle spiagge libere di Atrani dove non è previsto il servizio di salvataggio verranno installati
appositi cartelli monitori, ben visibili e con la seguente dicitura tradotta in più lingue (almeno
francese, inglese, tedesco e spagnolo): “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER
MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.
In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività balneari
(stabilimenti, strutture, spiagge libere attrezzate, ecc.) devono essere, obbligatoriamente, esposte al
pubblico agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata dell’anno, la presente ordinanza,
l’ordinanza vigente emanata dall’Autorità Marittima e per gli stabilimenti balneari e le strutture
balneari, l’apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti, in conformità a quanto disposto dal
D.M. 16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. Tale compito, per le aree date in
affidamento, spetta al gestore dell’area.

 

La fascia di arenile destinata al libero transito (battigia) da mt 5,00 è ridotta a mt 3,00, fermo
restando le superfici e l’ubicazione delle aree per le quali sono state rilasciate le concessioni
demaniali.
Per favorire l’ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione
di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della
navigazione, ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del Circondario marittimo di Salerno,
deve informare immediatamente la Capitaneria di porto - Guardia costiera di Salerno, attiva 24 ore su
24 ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita); 089/255000 (sala operativa);
089/2587911 (centralino), via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina autorità
marittima oppure contattare il Comando di Polizia Municipale di Atrani al seguente recapito
telefonico 089871487.
ARTICOLO 2
- PRESCRIZIONI SULL’ USO DELLE SPIAGGE LIBERE -
Sulla spiaggia libera di ponente è vietato:
• Collocare tende, roulottes, campers e simili nonché campeggiare e/o accamparsi;
• Installare tende e teli verticali o inclinati anche a delimitazione parziale o totale di
ombrelloni;
• Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli autorizzati per la
pulizia delle spiagge e al soccorso. Il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali
retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l’accesso al mare o alle
strutture balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di
handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;
• Gettare a mare o depositare nelle cabine o sugli arenili cicche di sigarette, rifiuti o materiali di
qualsiasi genere nonché accendere fuochi-falò. In tali eventualità, salva l’applicazione delle
previste sanzioni, il responsabile ha l'obbligo di provvedere immediatamente alla pulizia del
suolo e/ o dello specchio acqueo. I trasgressori della presente disposizione saranno segnalati
alle competenti autorità di P.S.;
• Pulire gli arenili mediante l’uso di pala meccanica senza la preventiva autorizzazione
del Comune;
• Occupare, anche provvisoriamente, con ombrelloni, lettini, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. e
con unità navali, imbarcazioni, pattini, canoe e simili, la fascia di 3 metri dalla battigia che
resta destinata esclusivamente al libero transito, fatta esclusione per i mezzi destinati alle
operazioni di assistenza e salvataggio;
• Lasciare oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sdraio, tende, sedie, sgabelli,
asciugamani, tavoli e/o altre attrezzature comunque denominate. Lasciare, anche durante le
ore destinate alla balneazione, ombrelloni, lettini, sdraio, tende, sedie, sgabelli, asciugamani,
tavoli e/o altre attrezzature comunque denominate incustodite e senza la presenza di persone
per la lunga durata. Qualora venisse rinvenuto il/i materiale/i di cui sopra, si procederà al
sequestro dello stesso, oltre ad eventuali sanzioni di cui al successivo art. 10.
• praticare qualsiasi gioco (es.: gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce,
ecc.) che possa minacciare l’incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia
al pubblico nonché nocumento all’igiene dei luoghi; tale divieto è da intendersi esteso anche
nelle zone a mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi potranno essere eventualmente
praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari o gestori, o in alternativa, su
arenili liberi al pubblico uso, previa autorizzazione del Comune;
• tenere acceso qualsiasi apparecchio personale di diffusione sonora che possa recare disturbo;

 

• Esercitare attività di natura sportiva-ricreativa quali scuola surf, vela e simili, senza le
prescritte autorizzazioni vigenti in materia;
• Introdurre o usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l’autorizzazione
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
• Distendere o tinteggiare reti;
• Esercitare attività (es.: commercio in forma fissa o itinerante, attività promozionali, ecc.),
organizzare spettacoli pirotecnici, organizzare spettacoli e feste di intrattenimento ivi
comprese manifestazioni nautiche senza le prescritte autorizzazioni, nonché pubblicità
mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini e materiali simile;
• Usare gli altoparlanti, se non per motivi di sicurezza;
• Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo ai sensi dell’art. 2 comma 7 dell’Ordinanza di Sicurezza
Balneare 26 del 16.04.2019 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Salerno;
• Lasciare unità da pesca o diporto in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento
dell’attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alle operazioni di assistenza/salvataggio
obbligatoriamente previste per le concessioni demaniali marittime di strutture balneari;
• Sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato per qualsiasi
scopo, a quota inferiore a 300 metri (984,252 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di
polizia;
• utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in
tal caso i concessionari/gestori devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso
affisso nelle immediate vicinanze delle docce;
• Stazionare natanti con motore (ad eccezione degli spazi destinati per il tiro a secco);
• consumare cibo e alimenti che possano sporcare o creare disturbo alla quiete e al decoro del
lido (come angurie, frutta secca, frutti di mare, ecc.). Eventuali rifiuti dovranno essere riposti
negli appositi contenitori.
• l'attività di noleggio ambulante di ombrelloni, lettini e sedie a sdraio.
Ad una porzione delimitata della spiaggia di ponente (segnalata con apposita cartellonistica dal
01.07.2022) l’accesso è riservato a coloro che hanno i requisiti stabilita dalla delibera di giunta n. 74
del 17.06.2022 e ss.mm. e ii..
Possono accedere alla spiaggia libera nelle fasce orarie dalle 08.00 alle 10.30 e dalle 15.00 alle
17.30 esclusivamente i cani di piccola e media taglia (per cani di piccola taglia si intendono i cani
con peso da adulti inferiore ai 10Kg - per cani di media taglia si intendono i cani con peso da adulti
inferiore ai 25Kg) che siano iscritti all'anagrafe canina del Comune di Atrani con relativo deposito
del Dna e dotati di apposito "microchip". I proprietari/detentori dei cani:
• devono mantenere al guinzaglio con il cane;
• devono verificare che i cani siano esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
• sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono,
sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose
provocate dall'animale stesso;
• devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza
con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia;
• hanno l'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare ai cani in
caso di rischi per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
• devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine
devono essere muniti di palette/raccoglitori.
Non è consentito l'accesso in alcuna maniera ai cani di natura aggressiva o molto territoriale,
indipendentemente dalla razza o taglia ed è interdetto l'accesso ai cani di sesso femminile in periodo

 

estrale "calore".
Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, applicando, a
seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della legge 689/81, le sanzioni pecuniarie
amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione, comma 2, e successive modifiche
ed integrazioni: pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro.
ARTICOLO 4
DISCIPLINA DELLA SPIAGGIA ATTRAZZATA CON SERVIZI A PAGAMENTO E
SOLARIUM DENOMINATO “SCOGLIO A PIZZO”
Sulla spiaggia libera attrezzata di levante bisogna osservare le disposizioni impartite dalla delibera n.
72/2022 del 10.06.2022 avente oggetto “APPROVAZIONE DISCIPLINARE DELLE ATTIVITÀ
ALL’INTERNO DEL LIDO ATRANI” (allegata alla presente ordinanza). Le stesse disposizioni
devono essere osservate, dove compatibili, anche sul solarium denominato “scoglio a pizzo”.
ARTICOLO 5
DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE E/O GESTIONE PER STRUTTURE
BALNEARI -
Le strutture balneari stagionali sono aperte al pubblico dalle ore 08.00 fino alle 18.00 (maggio e
ottobre 08.00 – 16.00), fatta salva la possibilità di protrarre l’apertura dei servizi accessori fino
all’orario consentito dalle competenti autorità, ovvero impedimenti a causa di avversità atmosferiche.
I concessionari e/o gestori di strutture balneari devono:
• assicurare il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi della struttura balneare ed attraverso
l’area in concessione e/o gestione a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia
libera, la battigia, o comunque, il mare, così come previsto dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296
(finanziaria 2007), art. 1, co. 251 lett. e. Chi si avvale di tale possibilità, tuttavia non deve né
trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se
non previo pagamento delle tariffe previste.
• attivare un efficiente servizio di soccorso, assistenza e salvataggio, con le modalità e le
prescrizioni indicate nell’Ordinanza di sicurezza balneare dell’Ufficio Circondariale Marittimo di
Salerno in vigore, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 (08.00 – 16.00 maggio e ottobre) ORARIO DI
BALNEAZIONE. Ove tale servizio non risulti assicurato, fermo restando le responsabilità penali
emergenti, si procederà alla chiusura d’autorità della struttura fino all’ accertamento di ripristino
del servizio stesso.
• esporre all’ingresso delle aree in concessione o in gestione, oltre alle ordinanze disciplinanti l’uso
degli arenili, apposito cartello, in almeno tre lingue (italiano, inglese, spagnolo), che informi sullo
stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli, nonché sugli orari e sui servizi offerti.
• curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e/o gestione e dello specchio
acqueo antistante, nonché i tratti laterali limitrofi dx, sx e retro fino a ml. 2,00. I materiali di
risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell’asporto da parte degli
operatori ecologici. Per quanto concerne le restanti aree demaniali marittime, sarà cura del
Comune provvedere in regime di privativa ed in orari compatibili alla balneazione, alla raccolta,
al trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.
• recintare le zone in concessione e/o gestione, ad eccezione della fascia di 3,00 metri dalla
battigia, in senso normale alla battigia stessa, con paletti in legno e corde marine e/o piante
ornamentali. Le stesse recinzioni non devono impedire la vista mare.

 

• disporre - fermo restando l'obbligo di garantire l’accesso al mare ai disabili con la
predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia - altri percorsi sulla spiaggia (da
realizzarsi in materiale plastico o legno, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo
concessorio), al fine di consentire la loro mobilità all’interno delle aree di concessione/gestione.
Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione e/o
gestione previa semplice comunicazione all’ufficio demanio del Comune e dovranno comunque
essere rimosse al termine della stagione balneare. A tale riguardo, i varchi di accesso devono
essere opportunamente dimensionati e strutturati.
• ancorare gli ombrelloni all’arenile in maniera sicura; la parte fissa e quella mobile devono essere
munite di un dispositivo che le renda solidali. Le estremità delle stecche devono essere munite di
appositi puntali che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbiano caratteristiche di sicurezza
pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 – Titolo VIII – (Materie e prodotti pericolosi e nocivi)
del D.P.R. 27.04.1955, n. 574 e successive modifiche ed integrazioni. Nelle giornate di forte
vento i concessionari/gestori dovranno tenere chiusi gli ombrelloni, alzando su apposita asta in
modo ben visibile una bandiera di colore “ROSSO”; in tale circostanza “E’ VIETATO”
noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili;
• esercitare un’efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone
e/o cose. In presenza anche solo sospetta di ordigni, di ostacoli anche subacquei e di quant’altro
possa costituire pericolo per le persone e/o le imbarcazioni, deve essere immediatamente fatta
segnalazione all’Autorità marittima competente e devono essere subito apposti cartelli indicanti il
pericolo. Devono, altresì, indicare, con idonei segnali, pericoli noti e rischi di carattere
permanente.
• nel caso di mareggiate, provvedere alla rimozione di tutti i rifiuti spiaggiati non appena
le condizioni meteo-marine lo consentiranno. Tale intervento di pulizia straordinaria, dovrà
comunque essere effettuato entro 5 giorni, naturali e consecutivi, dal verificarsi dell’evento
meteorologico. Il materiale raccolto dovrà essere conferito, a cura e spese del concessionario,
presso siti di discarica autorizzati.
• autonomamente dotarsi di contenitori adatti per la raccolta differenziata (secondo come previsto
dal piano comunale) da posizionare all’interno della struttura, di sufficiente capienza, dotati di
ruote per l’agevole spostamento sulla pubblica Via.
• affiggere in prossimità degli ingressi o comunque in luogo ben visibile apposita segnaletica
indicante la visibilità e la accessibilità al mare da parte dei soggetti portatori di handicap. In caso
di accertata impossibilità devono essere segnalati la struttura e l'accesso più prossimi idonei
all’utilizzo per le persone con handicap.
È vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività non attinenti alla
balneazione; controllare le installazioni prima della chiusura serale, per accertare l’eventuale
presenza di persone nelle cabine.
Gli esercenti di strutture balneari o di attività di locazione e noleggio, i titolari di autorizzazioni per
attività di trasporto passeggeri, noleggio o diving, per consentire l’atterraggio e la partenza delle
unità da diporto a motore, a vela e a vela con motore ausiliario negli specchi acquei antistanti le aree
in concessione sono obbligati ad installare dei “corridoi di lancio”, da lasciare al pubblico uso, le
cui caratteristiche e la fissazione dei criteri e modalità di utilizzo sono stabiliti dall’Ordinanza di
sicurezza balneare dell’Ufficio circondariale marittimo di Salerno.
Sulle spiagge libere e sulle spiagge libere attrezzate con i servizi a pagamento è fatto divieto di
somministrare bevande e alimenti, né direttamente, né indirettamente, né utilizzando distributori.
Gli stabilimenti balneari devono essere dotati di idonee attrezzature antincendio nel rispetto della
normativa vigente.

 

ARTICOLO 6
- TIRO A SECCO DELLE IMBARCAZIONI -
Nelle apposite aree segnalate con idonea cartellonistica, è consentito il tiro a secco secondo i criteri
stabiliti con ordinanza sindacale.
In tali aree vige il divieto di tiro a secco per i natanti da diporto utilizzati per l’attività di
locazione/noleggio/attività subacquea per finalità ricreative e turistico locale.
ARTICOLO 7
- DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE DEMANIALI
MARITTIME –
Tale disciplina è regolamentata con decreto legislativo n. 114 del 31/3/1998 e L. R. n. 01/2000
ss.mm.ii. Sulle aree demaniali marittime è vietato il commercio sotto forma itinerante.
ARTICOLO 8
- DISCIPLINA DELLA PESCA –
L'esercizio della pesca deve essere eseguito secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze della
Capitaneria di Porto di Salerno.
ARTICOLO 9
- DISCIPLINA NAUTICA DA DIPORTO -
Per le attività di diporto nautico (compreso la locazione ed il noleggio di natanti da diporto) devono
essere condotte secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze emanate in materia dall'Ufficio
Circondariale Marittimo di Salerno.
ARTICOLO 10
- DISPOSIZIONI FINALI -
La presente ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, in luogo ben visibile e per tutta la
durata della stagione balneare presso ogni stabilimento balneare, spiaggia attrezzata, piscina, ecc. È
fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.
Le eventuali violazioni sono punite, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi degli articoli
1161, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell'art. 53 del D. Lgs. 171/2005.
Il Comando di Polizia Locale, gli altri Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
È altresì abrogata qualsiasi altra disposizione eventualmente in contrasto con quelle contenute nella
presente Ordinanza e di quella della capitaneria di Porto.
La pubblicità della presente ordinanza sarà assicurata mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line e sito internet del Comune di Atrani www.comune.atrani.sa.it ed inviata:
• all'Ufficio Circondariale Marittimo di Salerno;
• all'Ufficio locale Marittimo di Amalfi;
• alla Guardia di Finanza – Comando sez. Operativa Navale;
• alla Guardia di Finanza – Tenenza di Amalfi;
• al Comando Stazione dei Carabinieri di Amalfi;

 

 

• al Comando Polizia Locale di Atrani;
Avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato o al
competente Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine rispettivamente di 120 o 60 giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
Per tutte le altre disposizioni non riportate nella presente ordinanza, si fa riferimento alla vigente
ordinanza 26 del 16.04.2019, o successive dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Salerno,
consultabile sul sito http://www.guardiacostiera.gov.it/salerno/ordinanze-e-avvisi.
Atrani, 21/06/2022
IL SINDACO
f.to Dott. Luciano de Rosa Lader

Documenti

Ufficio responsabile

Ufficio Anagrafe

Via dei Dogi, Atrani, Salerno, Campania, Italia

Telefono: 089871185 Int. 4
Email: protocollo@comune.atrani.sa.it
PEC: protocollo.atrani@asmepec.it

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